 |
La mancata adozione di tali misure
prevede sanzioni penali, che possono
prevedere fino a 2 anni di reclusione o un'ammenda dai 10.000 ai 50.000 euro,
oppure la facoltà di mettersi in regola entro un termine (non superiore ai sei
mesi) fissato dall'autorità per l'adozione delle prescritte misure di sicurezza,
pagando comunque un'ammenda di 12.500 euro ed ottenendo il beneficio dell'estinzione del
reato.
|
ILLECITI PENALI |
SANZIONI |
Trattamento
illecito di dati
(art. 167) |
Chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art.
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento.
|
Reclusione da
6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da 6 a 24 mesi. |
Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante
(art. 168) |
Chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici), 20, 21, 22,
comma 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento. |
Reclusione da
1 a 3 anni. |
Misure di sicurezza
(art. 169) |
Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'art.
33 |
Arresto fino a
2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. |
Inosservanza di
provvedimenti del Garante
(art. 170) |
Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi degli artt. 26, comma 2, 90, 150, comma 1, 2 e 143, comma 1 lett. c) |
Reclusione da
3 mesi a 2 anni. |
Altre fattispecie
(art. 171) |
Violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, e 114. |
Sanzioni
previste dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. |
|
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE |
SANZIONI |
Omessa o
inidonea informativa
(art. 161) |
Violazione delle
disposizioni di cui all'art. 13 (informativa all'interessato).
|
Sanzione da 3.000 a 18.000 euro. |
| Quando la
violazione riguarda dati sensibili o giudiziari, trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'art. 17 o, comunque, di maggiore rilevanza
del pregiudizio per uno o più interessati. |
Sanzione da
5.000 a 30.000 euro. La somma può essere aumentata sino al triplo se
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. |
Omessa o incompleta
notificazione
(art. 163) |
Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi
degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete. |
Sanzione da
10.000 a 60.000 euro e pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione. |
Omessa informazione o
esibizione al Garante
(art. 164) |
Chiunque omette
di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai
sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 |
Sanzione da
4.000 a 24.000 euro. |
Altre fattispecie
(art. 162) |
Cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati dati
personali. |
Sanzione da
5.000 a 30.000 euro. |
|