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La mancata adozione di tali misure prevede sanzioni penali, che possono prevedere fino a 2 anni di reclusione o un'ammenda dai 10.000 ai 50.000 euro, oppure la facoltà di mettersi in regola entro un termine (non superiore ai sei mesi) fissato dall'autorità per l'adozione delle prescritte misure di sicurezza, pagando comunque un'ammenda di 12.500 euro ed ottenendo il beneficio dell'estinzione del reato.

ILLECITI PENALI SANZIONI
Trattamento
illecito di dati
(art. 167)

Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento.

Reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
(art. 168)
Chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17 (trattamento che presenta rischi specifici), 20, 21, 22, comma 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento. Reclusione da 1 a 3 anni.
Misure di sicurezza
(art. 169)
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'art. 33 Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
(art. 170)
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli artt. 26, comma 2, 90, 150, comma 1, 2 e 143, comma 1 lett. c) Reclusione da 3 mesi a 2 anni.
Altre fattispecie
(art. 171)
Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, e 114. Sanzioni previste dall'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI
Omessa o inidonea informativa
(art. 161)

Violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 (informativa all'interessato).

Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Quando la violazione riguarda dati sensibili o giudiziari, trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. La somma può essere aumentata sino al triplo se inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Omessa o incompleta notificazione
(art. 163)
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete. Sanzione da 10.000 a 60.000 euro e pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Omessa informazione o esibizione al Garante
(art. 164)
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 Sanzione da 4.000 a 24.000 euro.
Altre fattispecie
(art. 162)
Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati dati personali. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro.



Il sito del Garante
Confindustria Marche
Assindustria Ancona



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